Normativa tratta dal sito ufficiale regione Toscana (FONTE) aggiornato al 15-01-2016
L’articolo 3 della legge regionale n° 43 del 20 dicembre 2002 dispone in materia di tasse automobilistiche confermando l’agevolazione disposta dalla norma statale vigente per quelli ultratrentennali.
Veicoli ultratrentennali – Con legge regionale si fa propria l’esenzione disposta dall’art. 63 della legge n° 342 del 21/11/2000 “Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli”, e successive modifiche legate alla legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 23/12//2014 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), che esenta dal pagamento delle tasse automobilistiche gli autoveicoli e i motoveicoli costruiti o immatricolati in Italia o all’estero per la prima volta da almeno trent’anni, tranne quelli adibiti a uso professionale. Con l’introduzione della successiva legge regionale 2/11/2006 n. 52, nel caso in cui il veicolo circoli su strada, la tassa di circolazione annua dovuta è pari a € 29,82 per gli autoveicoli ed € 11,93 per i motoveicoli.
N.B. Per veicoli trentennali si intendono quelli che compiono trenta anni nell’anno solare in cui è dovuto il pagamento della tassa automobilistica a partire dall’anno di immatricolazione senza fare riferimento al giorno e al mese di immatricolazione.
Ulteriori informazioni tratte dal sito ACI (FONTE) aggiornato al 15-01-2016
I veicoli storici ultratrentennali sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica:
l’esenzione è automatica e non occorre quindi presentare alcuna domanda (non è neppure necessario che siano iscritti in un registro storico).
Se però un veicolo ultratrentennale è posto in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di
Euro 29,82 per gli autoveicoli
Euro 11,93 per i motoveicoli.
La Regione Toscana con L.R. n. 37 del 27 marzo 2015 all’art. 20 stabilisce il nuovo regime di tassazione a cui, a decorrere dall’ 1 gennaio 2015, sono assoggettati tutti i veicoli ultraventennali, a prescindere dall’uso e dall’eventuale iscrizione nei registri storici.
A decorrere dal 1°gennaio 2015 i veicoli ultraventennali sono assoggettati all’ordinaria tassa automobilistica ridotta del 10%.
Per le tasse automobilistiche che dovevano essere versate nei mesi di gennaio e febbraio 2015, relative a veicoli ultraventennali, è riconosciuta la facoltà di procedere al versamento della tassa dovuta o al versamento dell’eventuale integrazione, qualora sia già stato corrisposto l’importo della ormai soppressa “tassa forfettaria” senza addebito di sanzioni ed interessi a condizione che il sopra citato versamento avvenga entro il 30/09/2015.
TABELLA RIASSUNTIVA
AUTO E MOTO da 20 a 29 anni : TASSA DI POSSESSO BASATA SUI KW CON RIDUZIONE DEL 10% , indipendentemente che sia in possesso di attestazioni di storicità o meno.
AUTO con almeno 30 anni: TASSA DI CIRCOLAZIONE euro 29,82 annui
MOTO con almeno 30 anni: TASSA DI CIRCOLAZIONE euro 11,93 annui