{"id":717,"date":"2015-12-21T12:43:48","date_gmt":"2015-12-21T11:43:48","guid":{"rendered":"http:\/\/www.classicclubitalia.it\/new\/?page_id=717"},"modified":"2016-01-04T12:25:41","modified_gmt":"2016-01-04T11:25:41","slug":"normative-di-riferimento","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.classicclubitalia.it\/classic\/normative-di-riferimento\/","title":{"rendered":"Normative di riferimento"},"content":{"rendered":"<p><strong>AUTOCERTIFICAZIONE QUANDO LA STORICA NON E\u2019INTESTATA \u00a0AL POSSESSORE.<\/strong>Per iscrivere veicoli al Albo Storico Italiano Classic o per pratiche burocratiche \u00e8 necessario che il veicolo sia intestato al possessore del veicolo. . Qualora il possessore non intestatario abbia \u00a0idonei documenti per dimostrare la propriet\u00e0 (atto di vendita o procura o eredit\u00e0) \u00e8 necessario che sottoscriva una \u201cdichiarazione sostitutiva dell\u2019atto di notoriet\u00e0 (art.47 DPRn.445del 28\/12\/00). In tale documento in carta libera autenticato dal comune di residenza \u00a0il possessore deve riportare i dati del veicolo dichiarando di essere proprietario non intestatario.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Ministero Finanze: non valide le (vecchie) esenzioni per le ventennali.<\/strong>Con circolare N.V\/11\/736\/96 la Direzione Centrale per gli affari giuridici del Ministero delle Finanze \u00a0precisa che in base all\u2019art.3 comma 155 della legge n.549Il beneficio dell\u2019esenzione delle tasse automobilistiche a favore dei veicoli storici iscritti all\u2019ASI e Registri Storici \u00e8 valido solo per veicoli costruiti da oltre 30 anni. Pertanto i veicoli storici aventi un vetust\u00e0 inferiore ai 30 anni debbono corrispondere le tasse automobilistiche anche nel caso in cui in precedenza sia stata ad essi riconosciuta l\u2019agevolazione fiscale. All\u2019ACI sar\u00e0 inviato l\u2019elenco dei veicoli nei cui confronti \u00e8 venuta meno \u2019agevolazione fiscale. Per tali veicoli dovranno essere corrisposti anche gli arretrati con mora dei bolli non pagati.N.D.R. \u00a0Restano in ogni caso valide le agevolazioni previste dalle normative regionali successive alla legge 549.Si precisa inoltre che il decreto legge 269\/03 stabilisce che non possono essere richieste tasse evase dopo il terzo anno (in pratica al quarto anno). Pertanto va respinta una richiesta di pagamento relativa ai bolli evasi salvo che la notificazione \u00a0sia avvenuta prima dell\u2019uscita del decreto legge.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>AUTO STORICHE RIFIUTI SPECIALI DA DEMOLIRE.<\/strong> Il nuovo decreto legge 149\/2006 a \u00a0salvaguardia dell\u2019ambiente annulla la possibilit\u00e0 di conservare anche su area privata le vetture cancellate \u00a0al PRA. Le stesse dovranno essere obbligatoriamente smantellate dai demolitori ufficiali all\u2019atto della cancellazione.Non ci sar\u00e0 quindi pi\u00f9 la possibilit\u00e0 di conservare le auto in attesa che raggiungano l\u2019eta per diventare storiche ne trattenerle per utilizzarne i ricambi.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>AUTOCARRI \u00a0STORICI FUORI LEGGE<\/strong> Poich\u00e9 l\u2019art.63 della legge 342\/2000 esclude i veicoli adibiti ad uso professionale dai benefici del bollo \u00e8 necessario per ottenere l\u2019agevolazione fiscale e l\u2019iscrizione storica richiedere il cambio d\u2019uso (da trasporto cose a uso speciale collezionistico) dichiarando che il veicolo non viene usato a scopo professionale. Tale modifica comporta l\u2019azzeramento della portata e del numero di posti (per gli autobus).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>CORTE COSTiTUZIONALE \u00a0E TASSA DI POSSESSO.<\/strong> \u00a0Recenti sentenze della Corte Costituzionale hanno dichiarato illeggittime le deliberazioni assunte dalle regioni in materia di tasse automobilistiche. Ai sensi dell\u2019art. 19 della costituzione il bollo non pu\u00f2 essere considerato un tributo proprio della regione essendo attribuito ma non istituito dalle regioni che hanno la sola facolt\u00e0 di variare l\u2019entit\u00e0 del tributo in misura massima del 10% rispetto a quanto stabilisce la legge nazionale. In pratica viene disconosciuta l\u2019esenzione fiscale \u00a0dei veicoli al di sotto dei 30 anni iscritti nei Registri ASI, Fiat, Lancia e Alfa Romeo e le maggiori tasse richieste da alcuni regioni per le storiche (Toscana ad esempio).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>REVISIONE ANNUALE PER \u00a0VEICOLI ATIPICI ASI.<\/strong> . L\u2019ART.60 COMMA 4 CDS (MODIFICATO DALLA LEGGE 214 DEL 1\/8\/2003) sancisce che i motoveicoli ed autoveicoli di interesse storico iscritti nei registri Asi, Fiat, Lancia , Alfa Romeo ed FMI possono circolare esclusivamente in occasione di apposite manifestazioni o raduni previa autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio della motorizzazione (art.60 comma 2 cds). Detti veicoli (ATIPICI) per potere circolare su \u00a0strada debbono essere in regola con gli obblighi di revisione annuale (art.80 comma 4 e 60 comma 1 cds).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>LUCI E CINTURE DI SICUREZZA PER LE AUTOSTORICHE.<\/strong> \u00a0La legge 151 del 27\/6\/2003 interpretativa del nuovo codice della strada e la successiva circolare B 53 2000 \u00a0stabilisce che non vi \u00e8 \u00a0obbligatoriet\u00e0 di montaggio delle cinture di sicurezza per le autovetture della categoria M1 immatricolate prima del 15 \u00a0giugno 1976. \u00a0I veicoli \u00a0storici \u00a0(definiti dall\u2019art. 60 cds) sono inoltre esentati dall\u2019obbligo dell\u2019uso delle luci anabbaglianti su autostrada e strade statali ove previste. LEGGE ART.63 COMMA 2 LEGGE 342\/2000. Sono esenti dalla tassa di possesso \u00a0tutti i veicoli ultratrentennali che non circolano. \u00a0I veicoli che circolano debbono pagare una tassa di \u00a0circolazione \u00a0forfettaria di euro 30 per le auto e 20 per le moto. Per tali veicoli \u00e8 prevista anche un trapasso a costo ridotto per l\u2019imposta di trascrizione. Per i veicoli ultraventennali valgono le normative regionali purche non in contrasto con la legge nazionale. \u00a0 Reimmatricolazione veicoli storici \u00a0La circolare 4437\/M360 della direzione generale della motorizzazione ha precisato che la reiscrizione al PRA dei veicoli storici radiati d\u2019ufficio in \u00a0possesso di targhe e documenti di circolazione e possibile senza reimmatricolazione previo pagamento di 3 anni di tasse arretrate maggiorate \u00a0del 50%. Mancando la carta di circolazione va allegata copia dell\u2019estratto cronologico.rilasciato dal PRA. Per i veicoli sprovvisti di targhe \u00e8 necessaria la reimmatricolazione con targhe moderne allegando la certificazione delle caratteristiche tecniche della casa costruttrice. Va inoltre allegata fattura di acquisto comprovante la propriet\u00e0 . Mancando la propriet\u00e0 \u00e8 necessario fare denuncia di \u00a0ritrovamento presso il comune che dopo 1 anno (se nessuno reclama la propriet\u00e0) \u00a0rilascier\u00e0 l\u2019atto di aggiudicazione.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>AUTOCERTIFICAZIONE QUANDO LA STORICA NON E\u2019INTESTATA \u00a0AL POSSESSORE.Per iscrivere veicoli al Albo Storico Italiano Classic o per pratiche burocratiche \u00e8 necessario che il veicolo sia intestato al possessore del veicolo. . 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